Pratiche di Successione – Donazione Volture Catastali

DOCUMENTI E PROCEDURA PER PRATICHE DI DENUNCE DI SUCCESSIONE

DOCUMENTI OCCORRENTI (verificare aggiornamenti con lo studio)

  1. certificato di morte
  2. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la situazione di famiglia originaria del de cuius (in carta semplice)
  3. codici fiscali del defunto e degli eredi in fotocopia
  4. residenze del defunto e degli eredi
  5. testamento (se esistente)
  6. atti di acquisto terreni e fabbricati
  7. atti di donazione stipulati in vita dal de cuius e atti di vendita stipulati negli ultimi sei mesi di vita
  8. successioni precedenti
  9. certificati o visure catastali (se in possesso)
  10. documentazione riguardante eventuali variazioni dei fabbricati (condono-ampliamento-planimetrie-frazionamenti - mod. 44-mod. D-mod. 3/SPC)
  11. per i terreni: certificato di destinazione urbanistica da richiedere all'ufficio tecnico del comune di appartenenza
  12. per conti correnti bancari o postali: dichiarazione della banca o della posta del saldo e interessi alla data del decesso
  13. per azioni o titoli: certificazione della banca
  14. dichiarazione di altre somme maturate e non riscosse
  15. fattura spese funebri
  16. spese mediche sostenute negli ultimi sei mesi di vita
  17. mutui ipotecari: certificato bancario relativo al debito alla data del decesso e contratto stipula

Documentazione da produrre allo studio in via esemplificativa:

Se il defunto non ha predisposto un testamento gli eredi, i legatari, i tutori o i curatori dell'eredità, gli esecutori testamentari o le persone che per effetto della dichiarazione di morte presunta dell'erede sono immessi nel possesso dei beni sono tenuti a presentare la dichiarazione di successione entro dodici mesi dalla data del decesso all'ufficio del Registro competente in base all'ultima residenza del deceduto.

Per le dichiarazioni di successione è necessario produrre allo studio la seguente documentazione:Certificato di morte.

Per le successioni legittime:
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (in carta libera ad uso successione) che indica chi sono i parenti prossimi del defunto, in quanto tali chiamati all'eredità.Per le successioni testamentarie:
Verbale di pubblicazione del testamento.
Eventuale rinunzia ad eredità da parte di alcuno dei chiamati.
Fotocopia dei documenti d'identità e dei codici fiscali del defunto e degli eredi.
Estratti per riassunto degli atti di matrimonio, rilasciati dal Comune nel quale è stato contratto il matrimonio del defunto.
Eventuali atti di donazione effettuati dal defunto a favore dei beneficiari.
Precisazioni in relazione all'eventuale sussistenza, in capo anche ad uno solo dei beneficiari, dei requisiti per le agevolazioni della prima casa.Per tutti gli immobili (sia terreni che fabbricati):
Copia del titolo di provenienza (copia dell'atto notarile di acquisto o denuncia di successione), nonche' eventuale documentazione catastale in possesso della parte.Per i terreni:
Certificato di destinazione urbanistica (in carta libera), rilasciato dal Comune ove si trovano i terreni stessi.Per le aziende e partecipazioni sociali:
Atti di acquisto , visura camerale e valori (al netto dell'avviamento).Per azioni, obbligazioni e altri titoli:
Relative certificazioni.

La successione si apre al momento della morte nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto. L'erede subentra in tutte le situazioni giuridiche relative al de cuius, sia per le attività, che per le passività. L'eredità si devolve per legge o per testamento; In assenza di testamento, l'eredità è distribuita secondo il principio delle successioni legittime.

Se il singolo non ha disposto in tutto o in parte dei suoi beni, interviene la legge ad indicare come essi devono essere assegnati e distribuiti e si applica la c.d. successione legittima. Si apre anche quando il defunto ha disposto solo per una parte del suo patrimonio. In mancanza di eredi l'eredità è devoluta allo Stato il quale non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati. Le categorie di successibili ovvero i soggetti appartenenti alla famiglia del de cuius che la legge istituisce quali suoi eredi in mancanza di testamento sono:

  • il coniuge,
  • i figli, tenendo conto che a quelli legittimi sono equiparati quelli naturali, legittimati e adottivi,
  • gli ascendenti legittimi, (padre, madre, nonno, nonna),
  • collaterali,
  • gli altri parenti entro il sesto grado,
  • lo Stato.

I diritti successori dei figli.

I figli legittimi, nati in costanza di matrimonio, sono equiparati ai figli naturali, purché riconosciuti volontariamente dai genitori. Essi succedono per legge al padre e alla madre in parti uguali. Lo status di figlio legittimo è acquistato direttamente anche dal figlio adottato in forza della c. d. adozione legittimante: egli, dunque, non è semplicemente equiparato ad un figlio legittimo, ma risulta tale a tutti gli effetti.